Assegno Ordinario di Invalidità (IO) e indennità di disoccupazione

L’INPS precisa che il trattamento di disoccupazione si interrompe quando il lavoratore:

  • ha percepito tutte le giornate di indennità;
  • viene avviato ad un nuovo lavoro (il lavoratore dovrà comunicarlo immediatamente all’Inps), salvo il caso in cui si rioccupi per un periodo non superiore ai 5 giorni consecutivi;
  • inizia un’attività di lavoro autonomo;
  • viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
  • diviene titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità). L’indennità è interamente cumulabile, invece, con le pensioni indirette e di guerra, le pensioni di invalidità civile, l’assegno sociale, le rendite da infortuni, le pensioni a carico di Stati esteri non convenzionati e le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio militare obbligatorio di leva;
  • si trasferisce, durante il periodo di godimento dell’indennità, in paesi extracomunitari non convenzionati, salvo che si tratti di brevi periodi per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia.

I contributi figurativi
I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l’indennità sono coperti da contribuzione figurativa. Le settimane di contribuzione figurativa accreditate si ottengono dividendo per sette il numero dei giorni di calendario compresi tra il primo e l’ultimo giorno pagato.

Esempio:
Se un lavoratore riscuote l’indennità di disoccupazione dal 15 marzo al 23 maggio dello stesso anno, per un totale di settanta giorni, le settimane di contribuzione figurativa accreditate sono dieci (70:7=10).

Essi possono essere utilizzati per:

  • il diritto (cioè il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva richiesti) e la misura per la pensione di vecchiaia;
  • il diritto e la misura per l’assegno ordinario di invalidità;
  • solo la misura per la pensione di anzianità;
  • il raggiungimento della maggiore anzianità contributiva in deroga all’età richiesta per la pensione di anzianità. 

Riassumendo, l’Assegno Ordinario di Invalidità è incompatibile con il trattamento di disoccupazione. Ad ogni modo, è previsto il diritto di optare per il trattamento più favorevole. I periodi di disoccupazione, in cui è stata percepita l’indennità, sono coperti da contribuzione figurativa e possono essere utilizzati nella modalità sopra indicata.

 
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 Immagine tratta da pixabay.com

di Gabriela Maucci

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