Anticipo TFS TFR per i dipendenti pubblici

ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO VERSO L’ANTICIPO DELLA
LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ DI FINE SERVIZIO COMUNQUE DENOMINATA
SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 23, COMMA 2 DEL DECRETO
LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE
28 MARZO 2019, N. 26
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Svolta nell’anticipo del TFS/TFR nel pubblico impiego: finalmente chi andrà in pensione lavorando come impiegato pubblico potrà usufruire di questa modalità di finanziamento.

L’ex pubblico dipendente che ha o ha avuto accesso al trattamento pensionistico attraverso la maturazione dei seguenti requisiti: quota 100, pensione anticipata e pensione di vecchiaia( art. 2, comma 1, lettera i) del DPCM n. 51 del 2020) e che si trova nel seguente status giuridico:

  • cessato dal servizio alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca – ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Come e a chi presentare la domanda per l’anticipazione del TFR

L’interessato dovrà richiedere all’Ente erogatore del TFS/TFR la certificazione del diritto all’anticipazione.
Se l’ente che eroga il trattamento è l’Inps, la domanda dovrà essere presentata secondo le istruzioni indicate nell’apposita sezione del portale dell’Istituto.


Se il trattamento è erogato direttamente dalla propria amministrazione la domanda di certificazione del diritto all’anticipo sarà presentata seguendo le indicazioni fornite dal proprio datore di lavoro.

Il Tasso d’interesse (Tasso Annuo Nominale – TAN) è determinato alla data di presentazione
della domanda di Anticipo TFS/TFR.Il Tasso di interesse annuo è fisso e pari a:
Rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%. Il tasso d’interesse non potrà comunque essere inferiore a 0,40%.

Gli interessi dovuti sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice. La Banca
non può applicare all’Anticipo TFS/TFR commissioni o altri oneri oltre al tasso di interesse
di cui al comma 1 del presente articolo, salvo quanto previsto dal successivo articol

Che tempi ci sono per ricevere l’accredito/ANTICIPO del

L’Ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda rilascerà:

  • la certificazione del diritto al trattamento e il suo ammontare complessivo, indicando le date di riconoscimento dei singoli importi annuali e le eventuali precedenti operazioni di cessione sul trattamento stesso;
  • il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti;
  • l’indirizzo PEC al quale indirizzare le necessarie comunicazioni.

Il Richiedente, ottenuta la certificazione del diritto, presenterà la domanda di anticipo del TFS/TFR alla Banca (scarica il modulo per la “Domanda di anticipo della liquidazione del TFS/TFR”), allegando i seguenti documenti:

La Banca, una volta accettata la proposta, comunica all’Ente erogatore tale accettazione. L’Ente erogatore a sua volta entro 30 giorni, effettuate le necessarie verifiche, comunica alla Banca la presa d’atto della conclusione del contratto di anticipo.

Qualora a seguito delle verifiche, l’Ente erogatore comunichi alla Banca un importo minore di quello precedentemente certificato (a causa di sopraggiunti perfezionamenti di pratiche pendenti, precedentemente non considerate), la proposta di contratto di anticipo decade e il Richiedente potrà eventualmente presentare una nuova domanda.


La Banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all’accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal Richiedente.

L’importo massimo dell’anticipo è pari a 45 mila euro, al lordo degli interessi ad esso riferiti. Il tasso d’interesse applicato è determinato secondo quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo quadro. La Banca non può applicare all’anticipo commissioni o altri oneri oltre il tasso d’interesse.

Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata con oneri a proprio carico. L’indennizzo sarà al massimo uguale ai costi sostenuti dalla Banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata e sarà comunque inferiore alla quota di interessi che sarebbe gravata sull’importo dell’anticipo se non vi fosse stata l’estinzione anticipata.

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