Dalla sentenza del TAR Lazio, sezione II-ter, 9 febbraio 2021, n. 1915, pubblicata il 16 febbraio 2021, si desumono alcuni importanti aspetti sulla questione concorsi pubblici e privacy.
Possiamo dire che è legittima la presenza di personale di una società privata affidataria di servizi di supporto ed assistenza materiale alla commissione esaminatrice, peraltro contrattualmente tenuti a puntuali obblighi di segretezza, durante diverse fasi dello svolgimento del concorso (predisposizione delle prove, identificazione dei candidati, presenza durante le prove, correzione automatica delle prove).
Anche quando la prova consti in quiz a risposta multipla, con punteggi predeterminati e correzione automatica immediata, è sufficiente a garantire il rispetto del principio dell’anonimato l’assegnazione a ciascun candidato di un codice identificativo segreto (a barre o alfanumerico) poi associato all’elaborato, in quanto resta remota la possibilità della sua memorizzazione in funzione del riconoscimento nominativo del concorrente.
Per contestare con esito positivo la violazione del principio dell’anonimato a causa di una asserita manomissione o esposizione dei plichi contenenti le prove d’esame non è sufficiente allegare la mancata verbalizzazione delle relative modalità di custodia, ma occorrono circostanze ed elementi idonei, sul piano di effettività e di efficienza causale, a far ritenere che possa essersi verificata l’irregolarità del procedimento di selezione.