Ai fini del computo del periodo di comporto, ai sensi dell’art.21, commi 1 e 2, del CCNL del 6.7.1995, si assume, convenzionalmente, che un mese corrisponde a 30 giorni.
Nella maggior parte dei casi, il medico certifica che il dipendente ha bisogno di un certo numero di giorni di riposo ed è quindi inevitabile, per stabilire il trattamento economico dell’assenza e calcolare l’eventuale superamento del periodo di comporto, rapportare a giorni anche i 18 mesi di cui all’art. 21, comma 1, del CCNL del 6.7.1995 ed i mesi di assenza di cui al comma 7 dello stesso articolo (assumendo, appunto, che un mese corrisponde, convenzionalmente a 30 giorni).
In altri termini, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 540 giorni (18 mesi per 30 giorni al mese), 270 dei quali retribuiti al 100% (9 mesi per 30 giorni al mese), 90 retribuiti al 90% e 180 retribuiti al 50%.