Il Decreto Rilancio ha previsto una serie di misure a favore di condomini e cittadini per fronteggiare la crisi economica seguita alla pandemia da Covid-19.
Tra le numerose agevolazioni fiscali previste dal Decreto, di particolare interesse ai fini di una economia sempre più green e sostenibile, è l’eco – bonus, ossia una maxi – detrazione al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per lavori di riqualificazione energetica degli immobili e di adeguamento antisismico. Le spese documentate relative a tali interventi, dunque, potranno essere portate in detrazione dalle tasse in 5 quote annuali di pari importo.
La super detrazione nasce con l’intento di stimolare gli interventi di edilizia finalizzati al risparmio energetico, ed infatti l’Ecobonus è rivolto – tra gli altri – ai condomìni nell’ottica del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici con conseguente risparmio in termini di consumi di energia.
Possono usufruire della detrazione, dunque, oltre i condomìni, anche gli Istituti delle case popolari e le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari con il limite del numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Ancora, possono usufruire della detrazione le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimenti ai propri soci, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Tra le novità introdotte con la conversione in legge del Decreto Rilancio c’è, inoltre, l’estensione delle detrazioni al 110% per tutte le seconde case e villette a schiera, mentre sono esclude dalla fruizione le unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/1 – abitazioni di tipo signorile; A/8 abitazioni in ville; A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
QUALI LAVORI SI POSSONO FARE USUFRUENDO DELL’ECOBONUS?
I lavori che rientrano nell’agevolazione fiscale sono:
– Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
– interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
– interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
Oltre alle tipologie di intervento citate, possono godere della detrazione al 110 per cento anche i lavori di efficientamento energetico attualmente agevolabili, che possono beneficiare della super-aliquota se effettuati congiuntamente ad almeno una delle tre tipologie di intervento già menzionate.
Dunque, ad esempio, l’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale di un appartamento in condominio rientra nell’Ecobonus solo se effettuato contestualmente ad uno degli interventi “trainanti” citati.
Tutti gli interventi accedono alla detrazione del 110 per cento se determinano per l’edificio un salto di due classi energetiche oppure il raggiungimento della classe più alta. Il miglioramento deve essere dimostrato da un Attestato di prestazione energetica (Ape).
Rientrano nella detrazione del 110% anche:
– gli interventi di installazione sugli edifici di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica.
Per l’ingresso nel super-bonus, l’installazione degli impianti deve essere eseguita congiuntamente a uno dei tre interventi di riqualificazione energetica agevolabili autonomamente con l’aliquota al 110 per cento o di miglioramento sismico agevolabili sempre al 110 per cento;
– gli interventi di installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. Le condizioni agevolanti sono le stesse stabilite per il fotovoltaico.
Il bonus del 110% spetta anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Infine, rientrano nella detrazione del 110% gli interventi antisismici sugli edifici. La detrazione è prevista anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purchè realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o adeguamento sismico dell’edificio.
I beneficiari delle agevolazioni fiscali, in luogo della detrazione diretta, possono scegliere una delle seguenti alternative:
un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La detrazione fiscale o il credito di imposta potranno essere riconosciuti anche per spese e fatture emesse a stato avanzamento lavori.
Sostanzialmente, per poter fruire dell’agevolazione è necessaria la predisposizione di un progetto tecnico, l’esecuzione dei lavori da parte di un’impresa specializzata, la successiva attestazione in merito al rispetto dei requisiti previsti dalla legge per usufruire della detrazione, la presentazione della pratica presso Agenzia delle Entrate.
Per poter optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, infatti, sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta. Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Per poter accedere alle due opzioni, infine, sarà necessario che gli interventi siano asseverati da un tecnico abilitato. L’iter, dunque, è complesso: le maggiori difficoltà sono legate al necessario – ma difficilmente raggiungibile con l’esecuzione dei lavori più richiesti quali ad esempio la sola sostituzione della caldaia – miglioramento di almeno due classi della Certificazione Ape e alla fruizione concreta della modalità tramite cessione del credito d’imposta – che sembrerebbe essere applicabile solo dalle imprese più grandi dotate di enorme liquidità, penalizzando invece le piccole imprese che non dispongono delle risorse finanziarie né capienza fiscale necessarie a dilazionare nel tempo il recupero dei pagamenti.