La presidenza della commissione di gara di un concorsi pubblici spetta per legge ai Dirigenti dell’Ente.
L’articolo 35 del decreto legislativo numero 165 del 2001 prevede la composizione delle commissioni di concorso esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, escludendo i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, come pure chi ricopra cariche politiche e i rappresentanti sindacali o dalle associazioni professionali.
Nei Comuni, dove sovente il Segretario fa da padrone, la presidenza delle commissioni di gara di concorso può essere affidata a lui oltre alle competenze tipiche dei segretari comunali. Infatti il conferimento della presidenza non intacca il riparto tra poteri gestionali e quelli di indirizzo e programmazione.
Relativamente agli enti locali la nomina di Presidente di una commissione concorsuale, come dei rispettivi componenti spetta alla dirigenza e non anche alla Giunta, atteso che la stessa non è in alcun modo riconducibile all’attuazione degli obiettivi di natura politica assegnati alla competenza degli organi di governo, al contrario trattandosi di un’attività di mera gestione amministrativa spettante ai dirigenti.
Gli atti di amministrazione e gestione del personale: dipendenti pubblici e statali
Ai dirigenti è attribuita la gestione delle risorse mediante determinazioni assunte con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro nel rispetto delle regole dai contratti collettivi di lavoro.
Queste sono alcune delle competenze rientrati nella materia della gestione del personale nel pubblico impiego:
la concessione di ferie, permessi e aspettative;
l’attribuzione del trattamento economico accessorio;
la gestione dell’area delle posizioni organizzative;
la verifica e l’organizzazione del lavoro;
l’individuazione dei responsabili del procedimento;
l’articolazione degli orari di servizio e di lavoro;
la gestione degli istituti relativi alla flessibilità;
gli atti relativi all’instaurazione e alla cessazione del rapporto, mobilità;
la partecipazione alla contrattazione decentrata di settore.
I nuovi poteri dirigenziali nella gestione del personale oggi giorno riguardano la valutazione del personale in piena autonomia fino all’erogazione dei trattamenti accessori premiali ed incentivanti e della progressione verticale ed orizzontale.
Inoltre esprime il parere vincolante circa la mobilità del personale in entrata ed in uscita all’interno di un ufficio, secondo criteri oggettivi e di trasparenza nelle scelte.
Nel caso di colpevole mancata vigilanza sul rispetto da parte del personale assegnato ai propri uffici degli standard qualitativi e quantitativi di produttività è responsabile il dirigente del personale – anche nel caso di mancato avvio del procedimento disciplinare o per valutazioni irragionevoli o manifestatamente infondate che impediscano l’avvio del procedimento disciplinare nei termini di decadenza previsti.