INPS e INAIL, con Circolare 19 gennaio 2018, n. 7, hanno fornito le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione riguardanti la pensione d’inabilità per i lavoratori affetti da determinate patologie derivanti da esposizione all’amianto.
I lavoratori affetti da determinate patologie derivanti da esposizione all’amianto hanno diritto alla pensione di inabilità, anche se non si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Quando va presentata la domanda per ottenere la pensione per inabilità derivante da esposizione all’amianto?
Le domande devono essere presentate entro il 31 Marzo di ogni anno.
A chi spetta il beneficio della pensione per amianto?
Il beneficio spetta a norma dell’entrata in vigore il 1 gennaio 2017, all’art. 1 comma 250,
“Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” per chi ottiene particolari requisiti sanitari ed amministrativi.
Il Decreto attuativo del 31 maggio 2017 (nell’ambito della Legge 12 giugno 1984, n. 222) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017.
INPS/INAIL, con Circolare del 19 gennaio 2018, n. 7, hanno fornito le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione riguardanti la pensione d’inabilità per i lavoratori affetti da determinate patologie derivanti da esposizione all’amianto.
Chi sono i destinatari del beneficio amianto?
I destinatari sono i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della medesima, in possesso dei requisiti sanitari ed amministrativi elencati di seguito.
I Requisiti sanitari sanitari sono:
- mesotelioma pleurico (c45.0)
- mesotelioma pericardico (c45.2)
- mesotelioma peritoneale (c45.1)
- mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7)
- carcinoma polmonare (c34)
- asbestosi (j61)
L’elenco delle affezioni ha carattere tassativo. Questo significa che nel caso il lavoratore non sia affetto da una o più delle patologie elencate non avrà diritto al beneficio.
Il diritto alla pensione di inabilità è subordinato al fatto che le patologie sopraindicate siano state riconosciute di origine professionale (INAIL) o per causa di servizio, con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL o da altre Amministrazioni competenti. I riconoscimenti delle suddette Amministrazioni sono equivalenti ed hanno pari efficacia.
In altre parole, per esempio un riconoscimento della patologia per causa di servizio non comporta per il lavoratore l’obbligo di certificazione da parte dell’INAIL ai fini dell’attribuzione della pensione di inabilità, poiché la certificazione rilasciata dall’Amministrazione competente è equiparata a quella dell’INAIL.
Un aspetto molto importante da sottolineare consiste nel fatto che per la sussistenza di una o più delle patologie sopra elencate (opportunamente documentate come di origine professionale o per causa di servizio), la pensione di inabilità sarà concessa, anche se il richiedente non si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Requisiti amministrativi
Al fine del conseguimento della pensione di inabilità, è necessario che il richiedente abbia versato almeno 5 anni di contribuzione nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Pertanto, non è necessario che risultino i 3 anni di contribuzione nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, come richiesto per la normale pensione d’inabilità, fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico, ad eccezione dei titolari di assegno ordinario di invalidità, che non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (di cui alla Legge n. 222/1984).
In questo caso, possono conseguire il trattamento pensionistico d’inabilità per le patologie
sopra elencate derivanti da esposizione all’amianto.
Incompatibilità/incumulabilità
Trovano applicazione i criteri operanti in tema di incompatibilità della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2 Legge n. 222/1984 (Circolare INPS 7 maggio 1994, n. 139 – Circolare ex INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57).
L’art. 2 Legge n. 222/1984 stabilisce che la concessione della pensione d’inabilità è subordinata:
alla cancellazione dell’interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi
alla cancellazione dagli albi professionali
alla rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.
Ad ogni modo, nel caso in cui successivamente si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ente erogatore, che revocherà la pensione di inabilità.
Incumulabilità con la rendita INAIL
L’art. 6 del Decreto attuativo stabilisce che la pensione di inabilità, (liquidata ai sensi del menzionato art. 1 comma 250) non è cumulabile con la rendita diretta erogata dall’INAIL per lo stesso evento invalidante.
A tal fine, accertati i requisiti, viene verificato dall’INAIL che non sia stata liquidata una rendita diretta per lo stesso evento invalidante, né sia stata presentata domanda per ottenerla.
Pertanto, la pensione di inabilità è:
incumulabile con la rendita erogata dall’INAIL anche quando è relativa a più eventi lesivi ed almeno uno di essi riguarda una delle patologie elencate nell’art. 1 comma 250 Legge n. 232/2016
cumulabile con l’erogazione dell’indennizzo in capitale della menomazione dell’integrità psico-fisica, previsto dall’art. 13 Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.38, derivante da una delle patologie in questione, per danni compresi tra il 6% e il 15%.
Se la rendita viene riconosciuta per lo stesso evento invalidante, dopo avere acquisito la titolarità della pensione di inabilità, quest’ultima viene sospesa e devono essere recuperati i ratei di pensione eventualmente pagati nel periodo di erogazione della rendita stessa.
Incumulabilità con altri benefici pensionistici
La pensione in argomento non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di esposizione all’amianto, né con altri benefici previsti ad altro titolo.
Incompatibilità dell’assegno mensile di assistenza (invalidi civili parziali)
L’assegno mensile di assistenza non è compatibile con la pensione d’inabilità. È fatta salva l’opzione per il trattamento più favorevole secondo le modalità previste dalla Circolare INPS 14 luglio 1993, n. 164 (art. 3 comma 1 Legge 29 dicembre 1990, n. 407 – modificato dall’art. 12 Legge 30 dicembre 1991, n. 412).
A chi spetta la Reversibilità ?
La pensione di inabilità in argomento è reversibile in favore dei superstiti del pensionato.
La pensione di inabilità, inoltre, è reversibile in favore dei superstiti dell’assicurato, che, in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, deceda in seguito alla presentazione della domanda di pensione di inabilità.
La pensione di reversibilità è cumulabile con la rendita ai superstiti erogata dall’ INAIL per una delle patologie sopra elencate per diritto al riconoscimento della pensione d’inabilità (art. 1 comma 250 Legge n. 232/2016). Ad ogni modo, non è prevista la possibilità in favore dei superstiti dell’iscritto di presentare domanda per il riconoscimento della prestazione pensionistica in
argomento, successivamente al decesso del lavoratore.
Come si presenta la Domanda per ottenere la pensione da amianto?
Dal 2018, le domande per la verifica delle condizioni per poter accedere al beneficio e per il conseguimento del beneficio devono essere presentate, a cura dell’interessato, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
La Circolare INPS specifica che, contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio o nelle more della relativa istruttoria, i soggetti interessati possono presentare domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
In altre parole, per accedere al beneficio i lavoratori devono presentare due domande: la prima riguarda la verifica dei requisiti, la seconda è rivolta ad ottenere la prestazione.
Il Messaggio INPS 4 agosto 2017, n. 3249 aveva chiarito che, per l’anno 2017, le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio dovevano essere presentate entro e non oltre il 16 settembre 2017.
Pertanto, per l’anno 2017, sono state prese in esame le domande di riconoscimento per l’accesso al beneficio presentate entro tale data.
Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione d’inabilità, deve sussistere il requisito sanitario certificato dalle Amministrazioni competenti. Il requisito amministrativo (5 anni di contribuzione) potrà essere maturato entro l’anno di decorrenza della pensione di inabilità in parola.
Le domande presentate precedentemente all’emanazione del Decreto attuativo non devono essere respinte, ma tenute in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico, nel caso in cui i soggetti abbiano i requisiti per accedere al beneficio.
Tenuto conto che le patologie rilevanti sono riconosciute con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL o da altre Amministrazioni competenti secondo la normativa vigente come sopra indicate, non occorre sottoporre il richiedente ad ulteriori accertamenti medici.