Dipendenti Pubblici per assenze per malattia da Covid

Trattamento economico Il Ministero della Giustizia, con la circolare interna allegata, richiamando testualmente un parere acquisito dal DFP (indubbiamente valido per tutte le pubbliche amministrazioni), ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge …

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2022/2024 Indizione mobilità volontaria esterna ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale, cat. d e n. 1 posto di funzionario specialista tecnico, cat. d

È indetta procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di cui n. 1 posto di Assistente sociale di categoria D1 e n. …

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Guida all’uso del taglio del cuneo fiscale:

In attuazione del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con Legge del 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo di importo pari a 600 euro nel 2020 e di 1.200 a decorrere dal 2021, se il reddito annuo complessivo individuale non supera i 28.000 euro. Calcolo del diritto Per la definizione del diritto al bonus viene considerata la proiezione del reddito annuo 2020, sulla base delle informazioni note al sistema NoiPA. Il bonus viene erogato se il valore risulta non superiore alla soglia di 28.000 €. Il reddito complessivo annuo effettivo sarà indicato al punto 1) della Certificazione unica 2021 per i redditi 2020. Qualora tale importo dovesse risultare superiore alla somma di 28.000, le somme erogate saranno recuperate in sede di conguaglio fiscale. Modalità di erogazione Il bonus viene erogato a partire dalla mensilità di luglio 2020, a tutto il personale che si trovi nelle condizioni reddituali sopra specificate e che non abbia precedentemente effettuato la rinuncia al bonus utilizzando il self service disponibile nell’area riservata, già in uso per la gestione del Bonus Irpef di cui al Decreto Legge n. 66/2014. Ripristino del diritto In virtù dei più elevati limiti di reddito che danno accesso al nuovo beneficio, è possibile annullare la rinuncia al diritto, accedendo alla funzionalità self service per la gestione del Bonus Irpef. In questo caso il bonus sarà liquidato a partire dalla prima mensilità utile, mentre le somme spettanti a partire dal 1° luglio 2020 e non liquidate, saranno considerate ai fini del calcolo del conguaglio fiscale. La funzionalità self service è sempre disponibile, ad eccezione dei periodi mensili nei quali vengono elaborati gli stipendi della mensilità successiva. Detrazione fiscale per i redditi fino a 40.000 euro La norma citata prevede, fino al 31 dicembre 2020, anche una ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di importo decrescente a beneficio di titolari di reddito annuo complessivo compreso tra 28.000 e 40.000 euro. Per tale ulteriore detrazione non è possibile gestire la rinuncia in modalità self service. L’ulteriore detrazione, ferma restando la decorrenza 1° luglio, sarà applicata sulla mensilità di agosto.

Il taglio del cuneo fiscale spiegato nei dettagli: come si calcola, quando viene erogato, come si usa il self service per la gestione del bonus. In attuazione del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con Legge del 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta …

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Sistema contributivo: riforma Monti Fornero

L’introduzione del contributivo per tutti e i nuovi requisiti aggiornati alla longevità:• Riduce le differenze,• Favorisce l’equilibrio finanziario del sistemaripristinando l’equità: tra generazioni, perché non viene più accumulato un debito implicito a carico dei giovani e tra individui della stessa generazione, perché garantiscono un trattamento …

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Aspettativa retribuita e non retribuita: questione giuridica e consulenza online

aspettativa retribuita e non

Salve. Sono impiegato presso il Ministero della Giustizia e chiedo cortesemente consulenza legale per prosecuzione assenza da lavoro. Dal 20..omissis ho fruito di n. omissis anni retribuiti (senza interruzione), ai sensi all’art. 42 comma 5 del Decreto Legislativo n.151/2001 per assistenza alla propria madre, portatrice di handicap ai sensi art. 33 comma 3 della Legge 104/1992. Attualmente sono in aspettativa per motivi personali e familiari, senza retribuzione, ai sensi dell’art. 40 del C.C.N.L. comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 2018L’aspettativa è stata concessa per mesi 12 dal omissis   Ringrazia anticipatamente. Risposta online  Buona sera sig……,  visto il provvedimento si spiega quanto segue: Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, ogni triennio e senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi da fruirsi al massimo in due periodi.  Può sospendere il periodo di aspettativa, riprendere servizio per almeno 4 mesi e ripresentare l’istanza per godere del restante periodo (cioè omissis). Purtroppo altre strade non ci sono, se non la malattia protratta fino al giorno in cui matura i contributi previsti per legge per andare in pensione.

Incompatibilità e doppio lavoro nel pubblico impiego

avoratore pubblico l’assunzione di cariche in società costituite

Domanda proposta per la consulenza Buongiorno ho vinto concorso ripam come funzionario  amministrativo e sono stata assegnata presso il Ministero dell’ omissis quest’anno.  Detengo una partecipazione societaria in una società semplice che gestisce alcuni immobili riscuotendo i relativi canoni. Non ho cariche gestorie e godo di limitazione di responsabilità ex art 2267 cc prevista da atto costitutivo. Volevo sapere se tale situazione è in qualche modo incompatibile con il pubblico impiego e se devo dichiararla ed eventualmente in che modoall’ amministrazione. Grazie Consulenza online Gent. …… come ben sa il rapporto di lavoro del pubblico dipendente è contraddistinto da un peculiare regime di incompatibilità che preclude la possibilità di svolgere attività …

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